Art. 5.
(Importo della retribuzione sociale).

      1. L'importo della retribuzione sociale da corrispondere a ciascun soggetto di cui all'articolo 4, comma 1, è pari a 8.500 euro annui.
      2. L'importo della retribuzione sociale da corrispondere a ciascun soggetto di cui all'articolo 4, comma 2, è pari alla differenza tra 8.500 euro e l'importo del reddito di lavoro lordo annuo percepito dal medesimo soggetto.
      3. Le somme erogate a titolo di retribuzione sociale non sono sottoposte a tassazione e sono soggette a rivalutazione annuale sulla base degli indici del costo della vita rilevati dall'Istituto nazionale di statistica.
      4. I periodi di godimento della retribuzione sociale sono riconosciuti utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e della determinazione della misura della pensione stessa. I criteri e le modalità di calcolo dei relativi contributi figurativi sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto sono stabilite anche le modalità per il riconoscimento ai fini previdenziali del periodo di godimento della retribuzione sociale per i soggetti che non sono mai stati assicurati

 

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presso alcuna forma di gestione pensionistica obbligatoria.
      5. I soggetti di cui all'articolo 4 hanno diritto a percepire la retribuzione sociale una sola volta, per un periodo massimo di tre anni anche non continuativi, elevato a cinque anni per i soggetti che hanno compiuto quarantacinque anni o che risiedono nelle aree individuate dal testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, o in quelle in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello della media nazionale rilevato nell'anno precedente l'inizio della corresponsione della retribuzione sociale.